Sez. L, Sentenza n. 33 del 06/01/1982 (Rv. 417721 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE- MISURA - IN GENERE - PENSIONE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - COMPUTABILITÀ - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE- MISURA - IN GENERE - PENSIONE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - COMPUTABILITÀ - CRITERI.*
In tema di pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo l'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 che nel determinare la retribuzione imponibile ai fini contributivi - non comprendendola tra gli elementi da essa esclusi - riconosce carattere retributivo all'indennità sostitutiva del preavviso, comporta che il relativo ammontare - ancorché il rapporto di lavoro si sciolga, nell'ipotesi di mancato preavviso, al momento del recesso - debba frazionarsi, ai fini della Determinazione della base contributiva su cui calcolare la pensione, per i mesi compresi nel periodo di preavviso, ma non che lo stesso debba sommarsi all'ultima retribuzione effettiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 14 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 2 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)