Sez. 1, Sentenza n. 5805 del 15/06/1994 (Rv. 487076 - 01)
Mutuo - Estinzione - Risoluzione - In genere | Mutuo cosidetto "di scopo" - Perfezionamento - Momento - Effetti - Tasso dovuto dal mutuatario - Aumento con provvedimento dell'autorità regionale - Contributo statale - Subordinazione alla effettiva applicazione del nuovo tasso - Situazione originaria - Modifica - Configurabilità - Mutuatario - Mancato adeguamento alla nuova situazione - Conseguenze.
Mutuo - Estinzione - Risoluzione - In genere
Il mutuo cosiddetto "di scopo" (concesso, nell'ipotesi, a norma della legge n. 949 del 1952 e della legge Reg. Emilia-Romagna n. 14 del 1982) si perfeziona nel momento in cui si forma l'accordo sulle varie clausole, di modo che l'erogazione della somma rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione a carico del mutuante, mentre il mutuatario assume l'obbligo di corrispondere gli interessi, nella misura agevolata prevista, e di realizzare l'obiettivo in vista del quale l'erogazione del danaro ha avuto luogo, incorrendo, in caso contrario, nella risoluzione del rapporto, in quanto la permanenza del vincolo è subordinata all'immutabilità delle circostanze considerate all'atto della stipulazione. Pertanto l'aumento del tasso dovuto dal mutuatario - intervenuto durante l'esecuzione del rapporto a seguito di legittimo provvedimento della autorità regionale - e la subordinazione del contributo statale alla effettiva applicazione del nuovo tasso comportano la modifica della situazione originaria e, nel caso in cui il mutuatario non vi si adegui, determinano la risoluzione del rapporto, venendo meno l'interesse in vista del quale il mutuante aveva assunto il proprio impegno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1813, Legge 25/07/1952 num. 949 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 02/04/1982 num. 14, Legge 07/08/1982 num. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)