diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 3836 del 14/02/2017 (Rv. 644306 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Domanda di concordato con riserva proposta successivamente ad altra domanda dichiarata inammissibile - Esame dell'eventuale istanza di fallimento - Divieto di azioni esecutive o cautelari di cui all'art. 168 l.fall. - Fatto ostativo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644306-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Nel caso in cui, all’esito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, venga presentata una nuova proposta di concordato con riserva, non è di ostacolo all’esame dell’istanza di fallimento eventualmente formulata la previsione dell’art. 168 l.fall., atteso che, da un lato, tale norma si riferisce alle sole azioni esecutive o cautelari, tra le quali non rientra il ricorso per dichiarazione di fallimento, e, dall’altro, perché l'art. 162, comma 2, l.fall., consentendo al tribunale di dichiarare senz'altro il fallimento del debitore, si limita a subordinare la relativa pronuncia ad un'istanza del creditore o alla richiesta del Pubblico Ministero.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 161 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)