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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13187 del 30/06/2020 (Rv. 658075 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICORSO DEL CREDITORE | Atto di desistenza - Effetti - Dopo la deliberazione della sentenza- Esclusione.
Stato
decisa il 2020-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658075-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICORSO DEL CREDITORE

In tema di dichiarazione di fallimento, la desistenza del creditore istante, non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, è inidonea a spiegare i propri effetti qualora venga depositata allorché il procedimento prefallimentare sia stato definito con la deliberazione della decisione, anche se questa non sia stata ancora pubblicata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)