diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13550 del 20/02/2008 Ud. (dep. 31/03/2008) Rv. 239826 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Comunicazione con una sola persona - Ascolto del fatto da altra persona - Mancanza di volontà - Integrazione del delitto di diffamazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239826-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che pronunci espressioni offensive inconsapevole del fatto di essere ascoltato dalla persona offesa e in presenza di una sola persona (nella specie la madre dell'offeso), qualora egli non manifesti la volontà che le dette espressioni siano ulteriormente propalate, in quanto, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 595 cod. pen., è necessario che l'espressione offensiva sia destinata nelle stesse intenzioni del soggetto attivo ad essere riferita ad almeno un'altra persona che ne abbia successivamente conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)