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Sez. 4, Sentenza n. 3854 del 17/01/1984 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163876 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - OBBLIGATORIETÀ DELLO ACCERTAMENTO DELLA COLPA CONCORRENTE NELLA PERSONA OFFESA O DEL TERZO - DEROGA IN CASO DI MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CONDUCENTE DI UNO DEI VEICOLI COINVOLTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163876-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - OBBLIGATORIETÀ DELLO ACCERTAMENTO DELLA COLPA CONCORRENTE NELLA PERSONA OFFESA O DEL TERZO - DEROGA IN CASO DI MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CONDUCENTE DI UNO DEI VEICOLI COINVOLTI - ESCLUSIONE.*

La mancata individuazione del conducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale non osta all'accertamento di un eventuale concorso di colpa del conducente medesimo. L'accertamento della colpa concorrente della persona offesa o del terzo è invero obbligatorio per il giudice penale al duplice scopo della commisurazione della pena e della Determinazione della responsabilità dell'imputato per il risarcimento del danno, in relazione all'apporto causale dato dalla vittima o dal terzo alla produzione dell'evento. È pertanto inammissibile una deroga a tale Obbligo nel caso in cui non sia possibile stabilire chi tra gli occupanti del veicolo antagonista fosse alla guida al momento del fatto, in nessun caso potendosi addossare al solo imputato, qualora risulti provata la esistenza di un concorso di colpa, l'intera responsabilità del sinistro.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)