Sez. L, Sentenza n. 11925 del 13/05/2008 (Rv. 603100 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Nomina a direttore generale, amministrativo o sanitario - Contribuzione previdenziale - Determinazione - Riferimento al trattamento corrisposto per l'incarico - Necessità - Conseguenze in tema di indennità premio di fine servizio.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art. 3 bis d.lgs. n. 502 del 1992, come aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito. Ne consegue che la misura dell'indennità' premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della legge n. 152 del 1968, fruito dal dipendente in relazione all'incarico, nei limiti del massimale di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 181 del 1997.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 7, Decreto Legisl. 16/06/1999 num. 229 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)