Sez. 1, Sentenza n. 2871 del 12/04/1988 (Rv. 458468 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - GARA - PARTECIPAZIONE - MANDATARIO CON PROCURA SPECIALE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - GARA - PARTECIPAZIONE - MANDATARIO CON PROCURA SPECIALE - ESCLUSIONE.*
In tema di espropriazione immobiliare, la gara contemplata dallo art. 584 cod. proc. civ., per il caso in cui, dopo l'incanto, vi sia offerta di "aumento del sesto", è soggetta alle modalità fissate dagli artt. 571 e 573 cod. proc. civ. per la vendita senza incanto. Ne consegue che la partecipazione alla gara stessa deve avvenire di persona od a mezzo di procuratore legale, come previsto dal primo comma del citato art. 571 cod. proc. civ. a pena di Invalidità, non potendosi ritenere consentita la partecipazione tramite mandatario munito di procura speciale, la quale è autorizzata dall'art. 579 secondo comma cod. proc. civ., in via d'eccezione alle comuni regole processuali, solo per la diversa ipotesi della vendita con incanto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 579, Cod. Proc. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)