diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2487 del 18/03/1988 (Rv. 458257 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INVALIDITÀ DELL'ATTO DI NOMINA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458257-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INVALIDITÀ DELL'ATTO DI NOMINA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'inserimento del lavoratore subordinato nell'organizzazione pubblicistica di ente pubblico non economico, quale un ente ospedaliero, è di per sè sufficiente alla Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con la conseguente devoluzione delle controversie ad esso inerenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, pertanto, non rileva in proposito l'eventuale Invalidità dell'atto di nomina, ancorché dichiarata dalla competente autorità di controllo (nella specie, trattandosi di assunzione per esigenze temporanee, illegittimamente prorogata oltre il termine semestrale fissato dall'art. 3 quinto comma del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130), qualora, ciò nonostante, l'ente datore di lavoro abbia attuato e mantenuto il suddetto inserimento. (V 4744/79, mass n 401320).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)