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Sez. 6, Sentenza n. 671 del 14/03/1970 Ud. (dep. 05/06/1970) Rv. 114547 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FATTISPECIE - NEGAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO DELLA VERIDICITA DI UNA DEPOSIZIONE TESTIMONIALE - ATTRIBUZIONE AL TESTE DEL REATO DI FALSA TESTIMONIANZA - REATO DI CALUNNIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114547-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FATTISPECIE - NEGAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO DELLA VERIDICITA DI UNA DEPOSIZIONE TESTIMONIALE - ATTRIBUZIONE AL TESTE DEL REATO DI FALSA TESTIMONIANZA - REATO DI CALUNNIA - INSUSSISTENZA.*

L'imputato di un delitto, quando nega davanti al giudice la veridicita di una deposizione testimoniale, attribuisce al testimone il reato di falsa testimonianza. Tuttavia, egli non e punibile per calunnia (ancorche conosca l'innocenza dell'incolpato), dacche l'incolpazione - sia essa esplicita o implicita - costituisce il mezzo per respingere la testimonianza contraria, ossia per esercitare il diritto di difesa, che e il piu ampio possibile ed include non solo il silenzio ma anche la menzogna. Dall'ambito di tale Esercizio non esorbita l'imputato, il quale cerchi di rendere maggiormente attendibile l'asserzione di falsita della deposizione a suo carico, allegando circostanze da lui ritenute idonee a tal fine, giacche queste nulla aggiungono alla materialita ed alla volontarieta dell'incolpazione del teste.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)