diritto.io

Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 560 Concubinato

1. Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni.46

2. La concubina e' punita con la stessa pena.46

3. Il delitto e' punibile a querela della moglie.46

Art. 561 Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante

1. Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e' punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

2. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

3. Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena e' diminuita.46

Art. 562 Pena accessoria e sanzione civile

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorita' maritale.46

2. Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice puo', sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.46

3. Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non e' presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.46

Art. 563 Estinzione del reato

1. Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

2. Estinguono altresi' il reato:

  1. 1° la morte del coniuge offeso;

  2. 2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

3. L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.46

Capo II. Dei delitti contro la morale famigliare

Art. 564 Incesto

1. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto e' commesso da persona maggiore di eta' con persona minore degli anni diciotto, la pena e' aumentata per la persona maggiorenne.

4. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potesta' dei genitori o della tutela legale.

Art. 565 Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica

1. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicita' sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, e' punito con la multa da lire mille a cinquemila.

Capo III. Dei delitti contro lo stato di famiglia

Art. 566 Supposizione o soppressione di stato

1. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567 Alterazione di stato

1. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'.

Art. 568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto

1. Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 569 Pena accessoria

1. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potesta' dei genitori o della tutela legale.

Capo IV. Dei delitti contro l'assistenza famigliare

Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza famigliare

1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta' dei genitori, alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

  1. 1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

  2. 2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

3. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

1. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

2. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 573 Sottrazione consensuale di minorenni

1. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potesta' dei genitori o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, e' punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

2. La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine di matrimonio; e' aumentata, se e' commesso per fine di libidine.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.31

Art. 574 Sottrazione di persone incapaci

1. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potesta' dei genitori, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore esercente la potesta' dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.31

Titolo dodicesimo. Dei delitti contro la persona

Capo I. Dei delitti contro la vita e l'incolumita' individuale

Art. 575 Omicidio

1. Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.96125

Art. 576 Circostanze aggravanti. Pena di morte

1. Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall'articolo precedente e' commesso:

  1. 1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61;

  2. 2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione;

  3. 3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

  4. 4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

  5. 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;

  6. 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;

  7. 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

2. E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61.5

Art. 577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

1. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso:

  1. 1° contro l'ascendente o il discendente;

  2. 2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

  3. 3° con premeditazione;

  4. 4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.

2. La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Art. 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

1. La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto e' determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e' punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

2. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena puo' essere diminuita da un terzo a due terzi.

3. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.

Art. 579 Omicidio del consenziente

1. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.

2. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

3. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' commesso:

  1. 1° contro una persona minore degli anni diciotto;

  2. 2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermita' o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

  3. 3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio

1. Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

2. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e' minore degli anni quattordici o comunque e' priva della capacita' d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.