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Sez. 5, Sentenza n. 22770 del 28/10/2009 (Rv. 610358 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Esonero dal tributo - Condizioni - Obiettiva non utilizzabilità dei locali o aree - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610358-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, secondo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", non viene integrato quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale (nella specie, attraverso la destinazione del locale ad archivio storico), atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)