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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18127 del 31/08/2020 (Rv. 658962 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Deposito di una prima memoria - Possibilità di deposito di memorie successive - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658962-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

L'art. 380-bis.1 c.p.c. consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell'anzidetto termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi la consumazione del potere di difesa scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)