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Sez. U, Sentenza n. 1457 del 20/05/1952 (Rv. 881487 - 01)

LOCAZIONE DI COSE - REQUISIZIONE DI IMMOBILE LOCATO - CONTROVERSIE SULLA PROROGA - SOPPRESSIONE DEL COMMISSARIATO ALLOGGI - COMPETENZA. COSA GIUDICATA - GIUDICATO FORMATOSI IN ALTRO GIUDIZIO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - INSUSSISTENZA. COSA GIUDICATA - PATTO DI NON ESEGUIRE IL GIUDICATO - VALIDITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE.
Stato
decisa il 1952-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881487-01

LOCAZIONE DI COSE - REQUISIZIONE DI IMMOBILE LOCATO - CONTROVERSIE SULLA PROROGA - SOPPRESSIONE DEL COMMISSARIATO ALLOGGI - COMPETENZA. COSA GIUDICATA - GIUDICATO FORMATOSI IN ALTRO GIUDIZIO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - INSUSSISTENZA. COSA GIUDICATA - PATTO DI NON ESEGUIRE IL GIUDICATO - VALIDITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE.

A seguito della soppressione del Commissariato degli alloggi, la Competenza giurisdizionale a provvedere sulle controversie di proroga, insorte tra il conduttore dell'alloggio requisito - soggetto passivo dell'ordine di rilascio, che assume la veste di sublocatore - e l'assegnatario, spettano al giudice ordinario e non ad organi diversi. Non è rilevabile d'ufficio, e quindi non può dedursi per la prima volta in Cassazione, il giudicato formatosi in diverso giudizio. Il pactum de non exequendo il giudicato, configurazione particolare del patto più generale de non petendo, se posteriore alla sentenza, è valido, essendo rimesso alla volontà della parte vittoriosa il servirsi o meno del giudicato, il ritardarne la decisione, o anche il rinunziarvi del tutto. Pertanto è lecito al conduttore dimostrare che, nonostante l'esistenza di una pronunzia del giudice di risoluzione del contratto di locazione, il contratto stesso abbia continuato ad avere esecuzione per rinuncia del locatore a servirsi del giudicato, e tale dimostrazione non esige una Forma particolare.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1947 num. 548 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)