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Sez. 6 - L, Sentenza n. 7449 del 14/04/2015 (Rv. 635224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Dipendenti di società di trasporto in concessione della regione Campania - Indennità di "agente unico" - Accordo regionale del 1988 - Interpretazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In tema di servizio di trasporto pubblico, per la determinazione dell'indennità di "agente unico", spettante ai dipendenti, con mansioni di autisti ed addetti anche al rilascio dei biglietti, delle società concessionarie nella regione Campania, la clausola dell'Accordo regionale del 15 marzo 1988 va interpretata nel senso che introduce un riferimento parametrico e non una cifra fissa incrementabile in forza di una nuova deliberazione "ad hoc", sì da consentire un aggiornamento del compenso che tenga conto della fisiologica dinamica salariale, sia pure nei limiti stabiliti da tale parametro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)