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Sez. 2, Ordinanza n. 24 del 14/01/1969 Cc. (dep. 02/05/1969) Rv. 111187 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE -TERMINE DI QUARANTA GIORNI PER L'ESPLETAMENTO - INOSSERVANZA -EFFETTI.*
Stato
decisa il 1969-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111187-01

ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE -TERMINE DI QUARANTA GIORNI PER L'ESPLETAMENTO - INOSSERVANZA -EFFETTI.*

Il termine di quaranta giorni stabilito dall'art.272 secondo comma cod.proc.pen. per l'espletamento dell'istruzione sommaria nel caso in cui l'imputato trovasi in istato di custodia preventiva, mira principalmente se non unicamente, ad ottenere il sollecito svolgimento dell'istruttoria sommaria di tal che, ove entro detto termine il P m non abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, incombe allo stesso P m l'Obbligo di trasmettere gli Atti al giudice istruttore per l'istruzione formale Obbligo che e sfornito di sanzione e la cui inosservanza non implica la scarcerazione dell'imputato. (V.104259, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)