Sez. 3, Sentenza n. 25840 del 09/12/2014 (Rv. 633421 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Principio "in claris non fit interpretatio" - Portata - Chiarezza lessicale del testo - Sufficienza - Esclusione - Chiarezza delle intenzioni delle parti - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
In tema di interpretazione del contratto, il principio "in claris non fit interpretatio" rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara, non essendo a tal fine però sufficiente la chiarezza lessicale in sé e per sé considerata, sicché detto principio non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)