Sez. 1, Sentenza n. 226 del 18/01/1990 (Rv. 464851 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - ISTRUTTORIE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - ISTRUTTORIE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Avverso provvedimenti di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio nonché d'accesso del C.T.U. Nella abitazione della parte per l'esecuzione della stessa, non presentando essi i requisiti della decisorietà e della definitività, perché strumentali alla decisione della controversia e sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi, oltre che dal collegio in Sede di decisione della causa. (Conf 5528/81, mass n 416240).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)