Sez. U, Ordinanza n. 758 del 16/01/2007 (Rv. 594802 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggio riservato ai sensi dell'art. 17 legge Regione Toscana n. 96 del 1996 - Revoca - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza n. 204 del 2004, con cui la Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge n. 205 del 2000, ha precisato che la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero adotta strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione di alloggio riservato per emergenze abitative o per programmi di intervento, ai sensi dell'art. 17 della legge della Regione Toscana n. 96 del 1996, disposta dal Comune per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali previsti dal relativo regolamento, atteso che la posizione dell'assegnatario stesso, rispetto al provvedimento di revoca per tal motivo, è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 20/12/1996 num. 96 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)