Sez. 4, Sentenza n. 8550 del 13/05/1997 Ud. (dep. 24/09/1997) Rv. 209283 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - NULLITÀ | Omessa comunicazione del decreto al difensore - Nullità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - NULLITÀ
L'art. 429 cod. proc. pen. non prevede alcuna forma di comunicazione al difensore del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, sicché l'omissione di tale comunicazione non è produttiva di nullità
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)