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Sez. 3, Ordinanza n. 33896 del 23/12/2025 (Rv. 677263-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE | Decisione nel merito in base alla ragione più liquida - Omesso esame della questione di rito - Violazione dell’ordine delle questioni - Parte soccombente nel merito - Interesse all’impugnazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677263-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione con cui la parte rimasta soccombente nel merito si dolga dell'erronea applicazione del principio della ragione più liquida,

a seguito della scelta del giudice di esaminare, fra le questioni prospettate dalla controparte, prima quella di merito (così assorbendo quella di rito), non potendo considerarsi il ricorrente soccombente rispetto all'alterazione dell'ordine logico delle questioni.

Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)