Sez. L, Sentenza n. 2315 del 11/06/1975 (Rv. 376161 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - REQUISITI - REQUISITO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA - CONFIGURABILITA - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - REQUISITI - REQUISITO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA - CONFIGURABILITA - CRITERI.*
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita, la sussistenza del requisito della 'contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensioné di cui all'art 9 del RDL n 636 del 1939, nel testo modificato dall'art 2, primo comma lett b) della legge n 218 del 1952, resta ancorato alla data della presentazione della domanda anche nel caso in cui l'invalidita pensionabile si sia verificata successivamente a tale data.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)