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Sez. L - , Sentenza n. 16416 del 19/06/2019 (Rv. 654358 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione stragiudiziale del difensore del lavoratore - Efficacia - Condizioni - Conferimento preventivo di procura - Necessità - Inapplicabilità della disciplina sulla ratifica - Conseguenze - Anteriorità del rilascio della procura - Data di compimento dell'atto - Attestazione del difensore - Efficacia privilegiata - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654358-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

La procura alle liti, conferita dal lavoratore al difensore in vista dell'impugnazione del licenziamento, attribuisce al procuratore il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell'azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all'atto di impugnazione ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, quest'ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell'ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stato contestualmente comunicato in copia l'atto attributivo del potere di rappresentanza, dovendosi ritenere che l'anteriorità della procura rispetto all'atto di impugnazione escluda che si sia in presenza di attività compiuta da "falsus procurator" e renda dunque inapplicabile la disciplina della ratifica ex art. 1399 c.c.. Ai fini della dimostrazione della anteriorità del rilascio rispetto al deposito del ricorso, la procura ex art. 83 c.p.c. è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell'atto, attestata dal difensore nell'esercizio di una funzione pubblicistica.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)