Sez. 5, Sentenza n. 20600 del 07/10/2011 (Rv. 619196 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Procedura ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo della soprattassa - Prescrizione - Termine di decorrenza - "Dies a quo" - Momento dell'emissione della cartella - Cartella.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, qualora l'Ufficio finanziario si sia avvalso dei poteri attribuiti dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 provvedendo, all'esito del controllo della dichiarazione presentata, ad iscrivere a ruolo l'importo delle ritenute non versate, oltre a soprattasse interessi, il termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della soprattassa, previsto dall'art. 20 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, inizia a decorrere dall'iscrizione a ruolo del credito e cioè dall'emissione dell'atto irrogativo della soprattassa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)