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Sez. L, Sentenza n. 25073 del 07/11/2013 (Rv. 629544 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Impossibilità temporanea della prestazione lavorativa per ragioni non imputabili al dipendente - Legittimità della risoluzione del contratto - Mancato possesso di valido titolo abilitativo all'esercizio di professione sanitaria - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629544-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO

L'impossibilità parziale della prestazione lavorativa (nella specie, di esercente professione sanitaria di fisioterapista), sussiste anche nel caso di sopravvenuta insufficienza, rispetto all'instaurazione del rapporto di lavoro (quale massofisioterapista) di un titolo di abilitazione professionale a causa del mutamento della legislazione. Ne consegue che la mancanza di valido titolo abilitativo in capo al prestatore di lavoro, unitamente all'incertezza del tempo necessario per conseguirlo, o per adeguare quello posseduto alla mutata disciplina della professione sanitaria, radica l'interesse del datore alla risoluzione del contratto in forza dell'art. 1464 cod. civ., dovendosi tenere conto del nesso tra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)