diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 812 del 10/12/1975 Cc. (dep. 09/01/1976) Rv. 131819 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - GIUDIZIO DI ESECUZIONE - NECESSITA DELLA NOTIFICA.*
Stato
decisa il 1975-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131819-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - GIUDIZIO DI ESECUZIONE - NECESSITA DELLA NOTIFICA.*

La disposizione dell'art 202 comma secondo cod proc pen, secondo cui la parte che impugna una sentenza o un altro provvedimento per i soli interessi civili deve far notificare la dichiarazione entro tre giorni alle altre parti a pena di decadenza, si applica anche nel giudizio di esecuzione e nei casi in cui la legge stabilisce le forme dettate per gli incidenti di esecuzione. (nel caso di specie l'imputato aveva proposto impugnazione avverso l'ordinanza con la quale era stata imposta cauzione a garanzia dei crediti di cui all'art 189 cod pen a seguito di cancellazione dell'ipoteca legale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 616, Cod. Proc. Pen. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)