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Sez. 2, Sentenza n. 2921 del 11/12/1967 (Rv. 330580 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - ERRONEA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330580-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - ERRONEA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'erronea indicazione o l'omissione delle Disposizioni di legge che si ritengono violate non costituisce causa di inammissibilita dei motivi dedotti, quando sia possibile identificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni addotte dal ricorrente. Conforme alla sentenza n.1315-67, massima n.327868 e 943-67, massima n.327176.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)