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Sez. 3, Sentenza n. 31910 del 07/12/2025 (Rv. 677090-02)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Provvedimento di definizione del processo esecutivo per mancanza o inefficacia del titolo esecutivo - Natura definitiva o sommaria - Criterio discretivo - Conseguenze in punto di impugnazione.
Stato
decisa il 2025-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677090-02

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere officioso, dichiari l'improcedibilità o l'estinzione cd. atipica o comunque adotti altro provvedimento di definizione della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza (originaria o sopravvenuta) o dell'inefficacia del titolo esecutivo, il provvedimento adottato - in via non sommaria né provvisoria - a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre, laddove sia stato adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione

ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo (che resta perciò pendente) è impugnabile con il reclamo ex art. 624 c.p.c., dovendosi avere riguardo, ai fini della qualificazione come definitiva della statuizione di arresto, alla circostanza che con essa sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)