Sez. L, Sentenza n. 1705 del 15/02/2000 (Rv. 533906 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Scrittura privata - Conseguenze - Autografia della sottoscrizione - Piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni contenute nell'atto - Eventuali correzioni del testo aggiunto a macchina o manualmente - Conseguente nullità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La procura speciale apposta in calce o a margine di un atto giudiziario integra una scrittura privata e pertanto l'autografia della sottoscrizione di essa con la successiva certificazione del difensore, ai sensi dell'art. 83 comma terzo cod. proc. civ., attribuisce a detta procura, in mancanza di querela di falso da parte del sottoscrittore, valore di piena prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute, con la conseguenza che le eventuali correzioni del testo, redatto a macchina o manualmente (eventualmente anche da soggetto diverso dal sottoscrittore) non costituiscono causa di nullità dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)