Sez. 1, Sentenza n. 3858 del 30/11/1968 (Rv. 337317 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - ATTRIBUZIONE DI PENSIONE INTEGRATIVA AI DIPENDENTI DI UNA IMPRESA - RIFERIMENTO DEGLI ACCANTONAMENTI AGLI ESERCIZI IN CUI SI RIPARTISCE L'ONERE DELLA SPESA - DETRAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA - MODALITA - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - ATTRIBUZIONE DI PENSIONE INTEGRATIVA AI DIPENDENTI DI UNA IMPRESA - RIFERIMENTO DEGLI ACCANTONAMENTI AGLI ESERCIZI IN CUI SI RIPARTISCE L'ONERE DELLA SPESA - DETRAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA - MODALITA - LIMITI.*
Quando per disposizione legislativa, contrattuale o dell'imprenditore viene attribuita al personale dipendente da una impresa una pensione integrativa, anche in relazione alla anzianita gia maturata, si determina una modificazione della situazione giuridica del personale e gli accantonamenti necessari per adeguare i fondi speciali a tale nuova situazione non costituiscono spesa incidente nell'Esercizio in cui la modificazione ha luogo, ma vanno riferiti a tutti i successivi esercizi nei quali viene ripartito dall'imprenditore l'Onere relativo. Ai fini della imposizione di RM la detrazione di tale spesa va fatta in ciascun Esercizio in cui e stata suddivisa con il limite massimo che l'ammontare sia adeguato alla situazione giuridica dei dipendenti in ciascun Esercizio.*
Riferimenti normativi: Legge 24/08/1877 num. 4021 art. 32, Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 14, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)