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Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008 (Rv. 603161 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti allegati dall'attore - Generico richiamo da parte del convenuto alla regola di cui all'art. 2697 cod. civ. - Idoneità ad integrare la contestazione imposta dall'art. 167 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie in tema di controversia agraria con riferimento alla allegazione della qualità di coltivatore diretto.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603161-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze, occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame. (Nella specie, rilevato che la qualità di affittuario coltivatore diretto di cui all'art. 6 della legge n. 203 del 1982 richiede sia la coltivazione del fondo col lavoro proprio e della propria famiglia sia che la forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, la S.C. ha ritenuto che, a fronte dell'affermazione di chi si dichiari coltivatore diretto, rappresentando anche di essere iscritto alla relativa confederazione e di aver sempre coltivato la terra, l'affermazione del convenuto che l'attore ha l'onere di provare la sua qualità di coltivatore diretto non equivale a contestazione del fatto, risolvendosi nel generico richiamo della regola di cui all'art. 2697 cod. civ., inidoneo ad integrare la contestazione imposta dall'art. 167 cod. proc. civ., nella lettura ermeneutica datane dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 761 del 2002).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)