Sez. 6, Sentenza n. 9681 del 04/02/2003 Cc. (dep. 03/03/2003) Rv. 223820 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Presupposti per la concessione - Valutazione comparativa di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. - Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE
Ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen., è necessario che il giudice, qualora la riconosca in relazione ad uno dei parametri indicati nell'art. 133 cod. pen., quale ad esempio la mancanza di precedenti penali, effettui una valutazione comparativa con gli altri parametri e indichi le ragioni che ne riconoscano il valore preminente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)