Sez. 6, Sentenza n. 22098 del 21/05/2026 Cc. (dep. 16/06/2026) Rv. 290136-01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Rinuncia al mandato durante la pendenza del termine per proporre appello - Cesura nella continuità del rapporto difensivo - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
In tema di restituzione nel termine, la rinuncia al mandato difensivo effettuata in pendenza del termine per proporre appello, senza fornire congruo preavviso e senza darne comunicazione all'assistito, determina, laddove alla stessa non sia seguita la tempestiva instaurazione di un nuovo ed effettivo rapporto con il difensore nominato in sostituzione, una cesura nella continuità del rapporto difensivo, tale da integrare un caso fortuito nei confronti dell'imputato giudicato in
assenza e rimasto incolpevolmente ignaro della possibilità di impugnare la sentenza di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui era stata rigettata l'istanza di restituzione nel termine proposta da un imputato che non aveva ricevuto comunicazione della rinuncia al mandato da parte del proprio difensore di fiducia e che non aveva avuto contatti con il difensore d'ufficio, successivamente nominato, che aveva proposto un appello dichiarato inammissibile ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., per mancanza del necessario mandato a impugnare).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)