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Sez. 5, Ordinanza n. 34502 del 27/12/2019 (Rv. 656311 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Partecipazioni societarie non negoziate nei mercati regolamentati - Rivalutazione - Imposta sostitutiva dovuta - Versamento - Seconda rivalutazione - Adesione - Diritto di rimborso in favore del contribuente - Spettanza - Limiti.
Stato
decisa il 2019-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656311-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", qualora il contribuente abbia aderito alla rivalutazione delle proprie partecipazioni societarie, non negoziate nei mercati regolamentati e possedute alla data del 1° gennaio 2001, secondo la disciplina di cui all'art. 5 della l. n. 448 del 2001, provvedendo al versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, ed abbia quindi aderito anche alla seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni, come disciplinata dall'art. 2, comma 2, d.l. n. 282 del 2002, conv. in l. n. 27 del 2003, estesa dall'art. 6 bis del d.l. n. 355 del 2003, conv. in l. n. 47 del 2004, alle partecipazioni possedute alla data del 1.7.2003, ha diritto al rimborso di quanto versato in occasione della prima rivalutazione, nei limiti dell'imposta sostitutiva effettivamente versata a seguito della nuova rideterminazione di valore della partecipazione sociale, rimanendo escluso che il rimborso possa essere corrisposto in misura superiore.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 2 com. 2, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 6 bis, Legge 27/02/2004 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)