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Sez. U, Sentenza n. 1 del 00/00/1957 Ud. (dep. 23/02/1957) Rv. 097801 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - VIZIO PARZIALE DI MENTE - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1957-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/97801-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - VIZIO PARZIALE DI MENTE - COMPATIBILITÀ.*

Il vizio parziale di mente non è inconciliabile con la premeditazione. La inconciliabilità non risulta dal codice penale; non sussiste sul piano logico, essendo la seminfermità mentale un aspetto della capacità di intendere e di volere, ossia della imputabilità, mentre la premeditazione inerisce al dolo, che qualifica con maggiore pericolosità se esso è persistente; infine, sul piano della realtà umana, identificata nella persistenza del dolo la nota essenziale della premeditazione, essa non è di tale natura da non poter essere contenuta in una capacità sia pure grandemente scemata. Conf. : 386 - II 30 gennaio 1956 contra.: 267 - i 20 febbraio 1956; 283 - i - 9 marzo 1949; 78 - - i - 21 gennaio 1949; 554 - i - 28 giugno 1946.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3, Cod. Pen. art. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)