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Sez. 5, Sentenza n. 7595 del 08/06/1995 Ud. (dep. 07/07/1995) Rv. 202237 - 01

Azione penale - Querela - Minori | Ultraquattordicenni - Art. 120, terzo comma cod. pen. - Legittimazione del genitore - Esercizio della potestà dei genitori - Irrilevanza - Ragione - Fattispecie di lesioni volontarie - Querela proposta dal genitore separato non affidatario del minore.
Stato
decisa il 1995-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202237-01

Azione penale - Querela - Minori

Con la parola "genitore", adoperata per designare la persona legittimata a proporre la querela in vece del minore ultraquattordicenne, l'art. 120, terzo comma cod. pen. prescinde dall'esercizio della potestà genitoriale, riconoscendo la rappresentanza legale necessaria e sussidiaria ad entrambi i genitori. (Fattispecie relativa alla querela proposta dal genitore separato, non affidatario del figlio minore ultraquattordicenne, in ordine al delitto di lesioni volontarie).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 com. 3, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)