Sez. 5, Sentenza n. 7595 del 08/06/1995 Ud. (dep. 07/07/1995) Rv. 202237 - 01
Azione penale - Querela - Minori | Ultraquattordicenni - Art. 120, terzo comma cod. pen. - Legittimazione del genitore - Esercizio della potestà dei genitori - Irrilevanza - Ragione - Fattispecie di lesioni volontarie - Querela proposta dal genitore separato non affidatario del minore.
Azione penale - Querela - Minori
Con la parola "genitore", adoperata per designare la persona legittimata a proporre la querela in vece del minore ultraquattordicenne, l'art. 120, terzo comma cod. pen. prescinde dall'esercizio della potestà genitoriale, riconoscendo la rappresentanza legale necessaria e sussidiaria ad entrambi i genitori. (Fattispecie relativa alla querela proposta dal genitore separato, non affidatario del figlio minore ultraquattordicenne, in ordine al delitto di lesioni volontarie).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 com. 3, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)