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Sez. 1, Sentenza n. 13864 del 09/11/2001 (Rv. 550237 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Visto di ingresso rilasciato sulla base di documenti falsi - Conseguenze - Espulsione amministrativa.
Stato
decisa il 2001-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550237-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Lo straniero che entri in Italia con un visto di ingresso rilasciato sulla base di documentazione falsa devesi considerare entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, e quindi può essere legittimamente espulso dal Prefetto, atteso che il termine "sottrarsi" - impiegato nell'art. 13, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - significa, non soltanto sfuggire, ma anche vanificare l'efficacia di controlli aventi la finalità di impedire in ogni caso ingressi irregolari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)