Sez. 5, Sentenza n. 349 del 27/02/1969 Ud. (dep. 27/05/1969) Rv. 111509 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - APPLICABILITA DELLE CIRCOSTANZE - INESISTENZA DEL DANNO - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - APPLICABILITA DELLE CIRCOSTANZE - INESISTENZA DEL DANNO - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Ai fini dell'art.219 della legge sul fallimento, il danno da considerare non e rappresentato dalla differenza tra attivo e passivo, bensi dalla diminuzione di attivo causata dal fatto di bancarotta di cui si tratta. Quando il reato addebitato e quello di bancarotta semplice documentale, occorre accertare se e quale danno patrimoniale sia in concreto derivato alla massa dei creditori dalla mancata o irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritte dalla legge. Detta violazione, invero, puo consistere anche in una mera inosservanza di determinate formalita (art.2215, 2216, 2218 cod.civ.) senza un conseguente pregiudizio economico, come puo risultare causa prima dello stesso fallimento, del mancato Esercizio di azioni revocatorie, dell'incompleto recupero dei crediti e di altre evenienze, ossia di danno patrimoniale - grave o tenue - per la massa dei creditori. Poiche l'attenuante di cui all'art 219 up lf puo applicarsi ai casi di bancarotta che hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita, a maggior ragione l'attenuante stessa puo trovare applicazione nei casi in cui tale danno e risultato inesistente. (V.110170, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)