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Sez. 1, Sentenza n. 5861 del 03/10/1986 (Rv. 448268 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - RICORSO CONTRO LA CARTELLA ESATTORIALE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA IN CUI HA SEDE L'UFFICIO CHE HA PROVVEDUTO ALLA FORMAZIONE DEL RUOLO.*
Stato
decisa il 1986-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448268-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - RICORSO CONTRO LA CARTELLA ESATTORIALE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA IN CUI HA SEDE L'UFFICIO CHE HA PROVVEDUTO ALLA FORMAZIONE DEL RUOLO.*

Il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale, al fine di contestare l'atto di iscrizione a ruolo portatogli a conoscenza mediante la notificazione di tale cartella, configura impugnazione del ruolo (art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), e spetta, pertanto, alla Competenza territoriale della commissione tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha Sede l'ufficio che ha provveduto alla formazione del ruolo medesimo (art. 2 del citato decreto).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)