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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16560 del 05/07/2017 (Rv. 644895 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Vendita di bene acquistato al pubblico incanto - Criteri di determinazione della base imponibile - Art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644895-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la previsione dell'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui "per la vendita di beni mobili e immobili fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati a seguito di pubblico incanto, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione", si applica alla sola tassazione dell'atto di aggiudicazione, e non anche alle successive vendite del bene acquistato al pubblico incanto. Ne consegue che legittimamente l'Ufficio del registro provvede a rettificare i valori dichiarati nell'atto di vendita anche quando l'immobile sia pervenuto ai venditori a seguito di aggiudicazione intervenuta nel triennio precedente la vendita, se li ritiene non conformi a quelli venali dei beni in comune commercio, potendo, a tale fine, utilizzare il criterio più opportuno fra quelli consentiti dall'art. 51 del d.P.R. n. 131 cit., (con il limite stabilito dal successivo art. 52, penultimo comma, se applicabile), ed indicando, quale motivazione necessaria e sufficiente dell'atto impositivo, il criterio od i criteri effettivamente utilizzati.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)