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Sez. 1, Sentenza n. 10578 del 03/06/2004 (Rv. 573366 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - PARTECIPAZIONE DEI CREDITORI TARDIVI | Cause di non imputabilità del ritardo - Apprezzamento del giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione per vizi della motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573366-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - PARTECIPAZIONE DEI CREDITORI TARDIVI

L'ordinanza emessa dal tribunale sul reclamo ex art. 26 legge fall. avverso il decreto del giudice delegato che, in sede di formazione del piano di riparto, disattende le osservazioni formulate da un creditore, non è censurabile in cassazione per vizi della motivazione, essendo il ricorso ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.; ne consegue che non è censurabile in sede di legittimità la motivazione (purché sussistente) dell'apprezzamento di merito circa la sussistenza (o non) di cause del ritardo della insinuazione ai sensi dell'art. 101 legge fall. non imputabili al creditore tardivo, rilevanti, ai sensi dell'art. 112 legge fall., agli effetti della partecipazione al riparto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 112, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)