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Sez. 2, Sentenza n. 1320 del 30/01/2001 (Rv. 543539 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Decadenza - Riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore ed impegno ad eliminarli - Conseguenze - Nuova ed autonoma obbligazione - Termini ex art. 1667 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2001-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543539-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE

L'impegno dell'appaltatore di eliminare i vizi dell'opera oggetto del contratto di appalto comporta l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ. e soggetta all'ordinario termine prescrizionale di dieci anni. L'impegno dell'appaltatore di provvedere alla eliminazione dei vizi dell'opera si configura come un implicito unilaterale riconoscimento dell'esistenza di tali vizi e comporta, pertanto, la superfluità di una tempestiva denuncia da parte del committente. Se poi il riconoscimento dei vizi è esplicito ricorre una rinunzia a far valere la inoperatività della garanzia prevista dall'art. 1667 cod. civ. per inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)