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Sez. 1, Sentenza n. 2865 del 17/03/1998 (Rv. 513726 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Maggior danno - Risarcimento - Ammissibilità - Presupposti - Prova - Qualità di imprenditore - Risultanze pacifiche in atti - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513726-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Ai fini del risarcimento del maggior danno per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., l'onere del creditore di allegare la propria qualità di imprenditore, onde fruire delle presunzioni che a tale qualità si ricollegano in ordine all'incidenza degli effetti depauperativi dell'inflazione, ben può ritenersi assolto con la stessa attivazione della domanda quando questa, pur senza contenere una specifica dichiarazione della suddetta qualità, presupponga necessariamente nell'attore il possesso della stessa, come allorquando risulti pacifica in atti l'attività di imprenditore commerciale (nella specie era pacifica la qualità di imprenditore commerciale riferita ad una S.r.l. successivamente fallita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)