Sez. 1, Sentenza n. 27147 del 11/03/2016 Cc. (dep. 01/07/2016) Rv. 267058 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Indagini finalizzate alla formulazione della proposta - Applicabilità delle norme in materia di indagini preliminari - Esclusione - Limiti.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento di prevenzione, le particolari finalità dello stesso e la sua disciplina positiva, comportano che non può estendersi in via generalizzata alle indagini del P.M. e della polizia giudiziaria, finalizzate alla formulazione della proposta, la stessa regolamentazione e gli stessi limiti previsti per le indagini preliminari nel processo penale, con la conseguenza che al titolare della proposta di prevenzione è conferita ampia autonomia e libertà di forma nella raccolta dei dati informativi, compresa la facoltà di escutere fonti dichiarative, con l'unico limite del rispetto delle norme del codice di procedura penale in materia di prove illegali di cui all'art.191 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 81, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)