Sez. U - , Sentenza n. 17616 del 31/05/2022 (Rv. 664912 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Trasferimento di beni immobili ex art. 4 del d.l. n. 351 del 2001 - Successiva vendita a terzi - Natura di atto privato - Configurabilità - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di trasferimento di beni immobili, ex art. 4 del d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001, prevedendo tale norma che le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 3 dello stesso decreto si applichino, per quanto compatibili, ai soli trasferimenti di immobili ai fondi comuni di investimento, il successivo trasferimento dei medesimi immobili dai fondi comuni di
investimento a terzi acquirenti non può considerarsi atto di esercizio di un potere pubblico, bensì atto di diritto privato, espressivo di autonomia negoziale tra soggetti privati, sicché le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo al ricorso proposto da una società conduttrice di un immobile, conferito ad un fondo di investimento e successivamente venduto ad altra società, per la violazione del proprio diritto soggettivo alla prelazione o al riscatto dell'immobile stesso).
Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 1, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 4, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)