Sez. 1, Sentenza n. 34224 del 27/12/2025 (Rv. 677075-01)
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE | Trattamento dati personali - Finalità giornalistica e non - Pubblicazione e diffusione su profilo personale di social network - Rilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE
In tema di trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003, è rilevante non solo il trattamento avvenuto nell'esercizio dell'attività giornalistica, ma anche quello finalizzato alla libera manifestazione del pensiero, pur se attuato mediante la pubblicazione e diffusione sul profilo personale di un social network accessibile a un numero indefinito di persone, con riferimento al quale costituisce condizione essenziale di liceità e correttezza il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche ex art. 139, comma 1, del predetto d.lgs. (pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2018), tra cui l'art. 7, posto a tutela dei minori, e la Carta di Treviso ivi richiamata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità degli artt. 136 e 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 in relazione alla pubblicazione, sul profilo Facebook personale del Sindaco, di immagini e video idonei a rendere identificabili anche soggetti minori).
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 20 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)