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Sez. 1, Sentenza n. 2525 del 29/05/1992 Cc. (dep. 06/07/1992) Rv. 191025 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca | Presupposti - Onere dell'istante - Valutazione del giudice del riesame.
Stato
decisa il 1992-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191025-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca

In tema di misure cautelari personali, la verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali si fonda su un costante adeguamento dello "status libertatis" al quadro probatorio esistente al momento della decisione. Ne consegue che, quando si invochi la revoca o la modificazione della misura cautelare, l'istante è tenuto a specificare quali nuove acquisizioni probatorie e quali ragioni comportino una nuova situazione di fatto e di diritto e, quindi, l'esigenza di un riesame sulla persistenza dei gravi indizi e delle altre condizioni che legittimano il mantenimento della misura restrittiva. Il giudice di merito è, a sua volta, tenuto ad esplicitare siffatta valutazione nella motivazione, che deve esaminare la permanenza o meno dei gravi indizi, già posti a base del provvedimento cautelare, valutati in relazione alla loro idoneità a fondare un giudizio - allo stato degli atti, e, quindi, comprendente le nuove acquisizioni probatorie - di un rilevante grado di probabilità della colpevolezza dell'indagato, oltre a dare conto dell'eventuale discolpa dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)