diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5508 del 12/12/1989 (Rv. 464533 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTRAPPOSIZIONE DI UN RISULTATO INTERPRETATIVO DIVERSO DA QUELLO RISULTANTE DALLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464533-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTRAPPOSIZIONE DI UN RISULTATO INTERPRETATIVO DIVERSO DA QUELLO RISULTANTE DALLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della disciplina in tema d'inquadramento del personale del Banco di Napoli, la quale ha natura negoziale, è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la cui denuncia non può peraltro esaurirsi nella mera contrapposizione di un risultato interpretativo diverso da quello censurato. (nella specie, la suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza, la quale - alla stregua dell'ordinamento interno del Banco del 1953 e successive modificazioni nonché dell'art. 39 dello statuto e dell'art. 50 del regolamento del personale del 1975 - aveva ritenuto che la preposizione ad Agenzia foranea di terza categoria rientra normalmente nelle mansioni proprie del capo ufficio di grado ottavo e non attribuisce quindi il diritto al superiore inquadramento come funzionario di direzione di grado settimo, al quale la stessa preposizione può essere affidata solo eccezionalmente). (Conf 5243/89, mass n 464416; (Conf 2419/88, mass n 458191).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)