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Sez. U, Sentenza n. 20 del 12/10/1993 Cc. (dep. 08/11/1993) Rv. 195353 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti | Cause di illegittimità della custodia cautelare sulle quali può fondarsi il diritto alla riparazione ex comma secondo dell'art. 314 cod. pen. - Indicazione.
Stato
decisa il 1993-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195353-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti

Stante la tassativa formulazione del comma secondo dell'art. 314 cod. proc. pen., non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, da tale norma previsto, né la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., relativo alle esigenze cautelari, né l'inosservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure, enunciati nel successivo art. 275, mentre, invece, siffatto diritto si configura ove sussista una causa di illegittimità enucleabile dall'art. 273 o dall'art. 280 stesso codice. Peraltro, fra le ipotesi di illegittimità elencate nel citato art. 273 rilevano soltanto l'assenza, all'epoca dell'applicazione o della conferma della misura, di gravi indizi di colpevolezza, ovvero la presenza, in quelle stesse date, di cause di non punibilità, di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritenga irrogabile, e non anche la sussistenza di cause di giustificazione, posto che questa, implicando l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, rientra nella diversa previsione di cui al comma primo dell'art. 314 cod. proc. pen.. (Conf. Sez. Un. C.C. 12 ottobre 1993, Stablum ed altro, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)