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Sez. U, Sentenza n. 1639 del 12/03/1980 (Rv. 405232 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - IMPUGNAZIONI - PRONUNCE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ATTI AMMINISTRATIVI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT 2, 3 E 113 COST - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405232-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - IMPUGNAZIONI - PRONUNCE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ATTI AMMINISTRATIVI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT 2, 3 E 113 COST - INSUSSISTENZA.*

Le pronunce del consiglio nazionale forense, in Sede d'impugnazione dei provvedimenti in materia disciplinare resi dal consiglio dello ordine, non sono Atti amministrativi, ma decisioni di natura giurisdizionale, in quanto provenienti da un organo che esercita, in detta materia, come in quella della iscrizione agli albi professionali, funzioni di giudice speciale, mediante un procedimento di carattere contenzioso. Ne consegue che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso le indicate pronunce, previsto dall'art 56 del RDL 27 novembre 1933 n 1578, si coordina con i principi fissati dall'art 111 della Costituzione, e manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 2, 3 e 113 della Costituzione medesima, sotto il profilo che sottrarrebbe Atti amministrativi al Sindacato degli organi della giustizia amministrativa. (V 954/74, mass n 368869).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)